REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA DIREZIONE DELLA FONDAZIONE DELLA FONDAZIONE LAUS PLENA
(THE LAUS PLENA FOUNDATION)
con sede in Lugano
I. SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente Regolamente sull’Organizzazione e sulla Direzione della Fondazione ha come finalità di definire in modo più dettagliato le modalità di operazione e l’organizzazione della Fondazione, e completa le disposizioni dello Statuto.
Lo stesso è sottoposto per approvazione all’autorità di vigilanza.
II. CONSIGLIO DI FONDAZIONE
Art. 1 Costituzione e completamento
I primi membri del Consiglio di Fondazione sono designati dai Fondatori.
Per ulteriori nomine, il Consiglio di Fondazione di costituisce e si completa per cooptazione. Il Consiglio di Fondazione delibera sulla nomina di nuovi membri con la maggioranza qualificata di tre quarti.
Art. 2 Durata della carica
I membri del Consiglio di Fondazione rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti.
La carica prende fine anche con le dimissioni, con la perdita della capacità di agire e con il decesso, e nel caso di membri rappresentanti persone giuridiche, con la fine o la revoca del relativo mandato.
Art. 3 Cariche interne e diritto di firma
Il Consiglio di Fondazione procede internamente alla ripartizione delle cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di Segretario, e determina il diritto di firma.
Il Consiglio di Fondazione può creare ulteriori cariche nel suo interno.
Quali ulteriori cariche è prevista in particolare la carica di Tesoriere, la quale può anche essere delegata a terzo non membro del Consiglio di Fondazione, sotto il controllo di un Consigliere.
Art. 4 Attribuzioni e competenze
Il Consiglio di Fondazione prende le sue decisioni in base alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di eventuali ulteriori Regolamenti emessi dal Consiglio di Fondazione, per tutte le questioni riguardanti la Fondazione.
Art. 5 Rappresentanza e diritto di firma
Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi.
Il Consiglio di Fondazione attribuisce il diritto di firma ai membri del Consiglio medesimo. Di principio, il diritto di firma è collettivo a due.
Tuttavia, il Consiglio di Fondazione può decidere di attribuire il diritto di firma individuale al Presidente e al Vice-Presidente della Fondazione.
Art. 6 Sedute del Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione è convocato su invito del suo Presidente o, su incarico del Presidente, dal Vice-Presidente, con indicazione dell’ordine del giorno, ogni qualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Ogni membro del Consiglio di Fondazione può chiedere in ogni tempo che venga indetta una riunione del Consiglio adducendone i motivi.
Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno una volta all’anno.
L’invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve generalmente pervenire 10 giorni prima della data stabilita per la riunione, salvo termini più stretti accettati di volta in volta da tutti i membri del Consiglio. La convocazione può essere mandata in forma cartacea o elettronica.
Le sedute del Consiglio di Fondazione avvengono in presenza fisica dei suoi membri o tramite videoconferenza o teleconferenza, o forme miste dei predetti modi (presenza fisica di alcuni membri, presenza di altri membri tramite videoconferenza o teleconferenza).
Art. 7 Decisioni
Le decisioni del Consiglio di Fondazione vengono documentate a mezzo verbale o con gli atti della decisione circolare.
Art. 8 Riunione annuale
Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio della Fondazione, i membri del Consiglio di Fondazione si riuniscono una volta all’anno per approvare il rendiconto annuale (bilancio, conto economico d’esercizio e allegato) e il rapporto di attività, nonché per procedere al rinnovo delle nomine annuali dei membri della Commissione Consultiva e della Commissione degli Esperti.
Art. 9 Rimborso delle spese sostenute nell’ambito del mandato di Consigliere
I membri del Consiglio di Fondazione esercitano la loro funzione a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese da essi sopportate in relazione alla loro attività per la Fondazione.
Di norma, i membri del Consiglio di Fondazione valutano le spese in cui incorronno per le loro attività a favore della Fondazione e ne comunicano l’importo almeno indicativo agli altri membri del Consiglio. Il Presidente o il Vice-Presidente devono preventivamente approvare la spesa.
La Fondazione provede al pagamento delle spese dei membri del Consiglio di Fondazione anticipatamente o mediante rimborso. Ogni spesa deve essere corredata da un documento giustificativo.
Art. 10 Limiti di competenza finanziaria
Il Presidente del Consiglio di Fondazione ed il Vice-Presidente del Consiglio di Fondazione sono competenti per approvare autonomamente spese ed esborsi della Fondazione sino all’importo di CHF 1'000.-.
Spese ed esborsi compresi tra CHF 1'000.- e CHF 3’000.- devono essere approvate collettivamente dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di Fondazione.
Spese ed esborsi oltre CHF 3'000.- devono essere decisi dal Consiglio di Fondazione. Spese ed esborsi oltre CHF 10'000.- vanno decisi con magioranza qualificata di due terzi.
Salvo necessità impellente e di norma solo se esistono prospettive certe di introiti e di nuovi conferimenti, la Fondazione evita di contrarre debiti.
Di norma, la Fondazione non concede prestiti a terzi.
II. COMMISSIONI NOMINATE DAL CONSIGLIO DI FONDAZIONE
A. COMMISSIONE CONSULTIVA
Art. 11 Funzione
Il Consiglio di Fondazione può nominare una Commissione Consultiva.
La Commissione Consultiva ha come funzione di sostenere il Consiglio di Fondazione secondo gli orientamenti decisi dallo stesso per l’attività della Fondazione, appoggiandolo tramite consulenza, creazione di contatti e sinergie, ed ogni altro modo utile per la realizzazione dello scopo della Fondazione.
Art. 12 Composizione e qualifiche
La Commissione Consultiva, se nominata, è composta da 3 (tre) a 12 (dodici) membri che devono essere persone fisiche; eventuali persone giuridiche sono rappresentate da persone fisiche in seno alla Commissione.
I membri della Commissione Consultiva sono persone che per la loro formazione ed educazione generale, per la loro esperienza, per la loro posizione o per le loro relazioni sono particolarmente atte a sostenere l’opera della Fondazione.
Di norma vengono prese in considerazione persone che hanno dimostrato o dimostrano, con il loro impegno o altrimenti, di condividere gli scopi della Fondazione.
Art. 13 Gratuità del mandato e rimborso di spese
I membri della Commissione Consultiva esercitano la loro funzione a titolo gratuito.
Per essere rimborsata, ogni spesa da loro sostenuta nell’ambito delle attività svolte a favore della Fondazione deve essere preventivamente concordata e approvata, secondo le disposizioni governanti i limiti di competenza finanziaria del Consiglio di Fondazione.
La Fondazione provede al pagamento delle spese dei membri della Commissione Consultiva anticipatamente o mediante rimborso. Ogni spesa deve essere corredata da un documento giustificativo.
Art. 14 Costituzione e completamento, durata della carica
I membri della Commissione Consultiva sono designati dal Consiglio di Fondazione con maggioranza qualificata di due terzi.
Il periodo di carica dei membri della Commissione Consultiva è di un anno. Gli stessi possono essere rieletti.
La carica prende fine anche con le dimissioni, con la perdita della capacità di agire e con il decesso. In questo caso e salvo che il Consiglio di Fondazione decida diversamente, non viene nominato un suppleente per il rimanente periodo di carica.
Art. 15 Attribuzioni e competenze
La Commissione Consultiva non ha competenze decisionali.
I membri della Commissione Consultiva sostengono il Consiglio di Fondazione appoggiando la sua attività in vari modi:
- Su richiesta del Consiglio di Fondazione, con l’emissione (individualmente o in comune) di pareri e prodigando consulenza su materie, domande e temi d’interesse generale o specifico definiti dal Consiglio di Fondazione per la realizzazione dello scopo della Fondazione ;
- nella misura delle loro possibilità individuali o comuni, si adoperano per sostenere l’opera della Fondazione, secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio di Fondazione, in particolare tramite la facilitazione di contatti e la creazione di sinergie utili con altre realtà perseguendti simili scopi o altrimenti utili alla realizzazione dello scopo della Fondazione;
- nella misura delle loro possibilità individuali o comuni, si adoperano per sostenere l’opera della Fondazione in ogni altra maniera.
I membri della Commissione Consultiva non rappresentano la Fondazione, salvo che il Consiglio di Fondazione conceda loro mandati e poteri ad hoc per un affare particolare.
Art. 16 Riunioni della Commissione Consultiva
Di norma, il Consiglio di Fondazione contatta e consulta i membri della Commissione Consultiva individualemente, secondo i temi e le materie di loro competenza, ogni qualvola il Presidente, il Vice-Presidente o il Consiglio di Fondazione lo ritengano necessario. I membri della Commissione Consultiva possono anche essere contattati e consultati collettivamente dal Consiglio di Fondazione ogni qualvola il Presidente, il Vice-Presidente o il Consiglio di Fondazione lo ritengano necessario.
Tutti i membri del Consiglio sono informati delle consultazioni prese e date.
Il Consiglio di Fondazione, e per esso il Presidente o il Vice-presidente, convoca una volta all’anno la Commissione Consultiva per une riunione annuale in cui viene illustrata l’attività della Fondazione e vengono presentati e discussi gli orientamenti per l’anno a venire. I membri della Commissione Consultiva sono invitati a proporre i loro commenti, le loro proposte e le loro osservazioni al riguardo.
Nella relativa convocazione, viene indicato l’ordine del giorno; lo stesso deve normalmente essere spedito 10 giorni prima della data stabilita per la riunione.
I membri della Commissione Consultiva possono essere convocati, consultati e sentiti per via circolare (anche elettronicamente) e le riunioni cui sono invitati possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza.
Della riunione annuale della Commissione Consultiva è tenuto verbale. Generalmente, la Fondazione si forza di documentare gli scambi con i membri della Commissione Consultiva.
B. COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
Art. 17 Funzione
Il Consiglio di Fondazione può appoggiarsi sulle competenze di singoli esperti in ambito didattico, artistico, musicale, culturale storico o in altra materia. Il Consiglio di Fondazione può decidere di costituire una Commissione degli Esperti e di nominare tutti o alcuni di loro quali membri di tale Commissione.
La Commissione degli Esperti ha come funzione di sostenere il Consiglio di Fondazione secondo gli orientamenti decisi dallo stesso per l’attività della Fondazione, appoggiandolo con le competenze e i consigli dei suoi membri a livello didattico, artistico, musicale, culturale, storico, e con altre competenze specifiche.
Art. 18 Composizione e qualifiche
La Commissione Degli Esperti, se nominata, è composta da 3 (tre) o più membri che devono essere persone fisiche; eventuali persone giuridiche sono rappresentate da persone fisiche in seno alla Commissione.
I membri della Commissione degli Esperti sono persone che essere adeguatamente qualificate e preparate per svolgere il loro ufficio: devono avere una formazione ed una preparazione musicale ed artistica idonea, nonché conoscenze specifiche nell'ambito della musica sacra cristiana, nel proprio campo di competenza e di specializzazione.
Di regola, e a dipendenza dei lavori e delle attività della Fondazione, vengono individualti Esperti per le diverse tradizioni musicali cristiane.
Di norma vengono prese in considerazione persone che hanno dimostrato o dimostrano, con il loro impegno o altrimenti, di condividere gli scopi della Fondazione.
Art. 19 Mandato e rimborso di spese
I membri della Commissione degli Esperti esercitano la loro funzione a titolo gratuito oppure, se lo richiedono, dietro ragionevole retribuzione, congrua al lavoro effettivamente prestato.
La retribuzione, se pattuita, viene decisa preventivamente dal Consiglio di Fondazione, secondo le disposizioni governanti i limiti di competenza finanziaria del medesimo, e può essere rivalutata secondo i lavoro effettivemente prestato e secondo gli orientamenti della Fondazione.
Per essere rimborsata, ogni spesa sostenuta dali Esperti nell’ambito delle attività svolte a favore della Fondazione deve essere preventivamente concordata e approvata, secondo le disposizioni governanti i limiti di competenza finanziaria del Consiglio di Fondazione.
La Fondazione provede al pagamento delle spese dei membri della Commissione degli Esperti anticipatamente o mediante rimborso. Ogni spesa deve essere corredata da un documento giustificativo.
Il Consiglio di Fondazione può mandatare per singoli compiti e mandati esperti non membri del Consiglio degli Esperti.
Art. 20 Costituzione e completamento, durata della carica
I membri della Commissione degli Esperti sono designati dal Consiglio di Fondazione con maggioranza qualificata di due terzi.
Il periodo di carica dei membri della Commissione degli Esperti è di un anno. Gli stessi possono essere rieletti.
La carica prende fine anche con le dimissioni, con la perdita della capacità di agire e con il decesso. Il Consiglio di Fondazione può nominare un suppleente per il rimanente periodo di carica.
Art. 21 Attribuzioni e competenze
La Commissione Consultiva non ha competenze decisionali.
I membri della Commissione degli Esperti sostengono il Consiglio di Fondazione appoggiando la sua attività in vari modi.
In particolare, su richiesta del Consiglio di Fondazione, provvedono all’emissione (individualmente o in comune) di pareri di esperti e prodigano consulenza musicale e artistica e altra necessaria su materie, domande e temi d’interesse generale o specifico definiti dal Consiglio di Fondazione per la realizzazione dello scopo della Fondazione.
I membri della Commissione degli Esperti non rappresentano la Fondazione, salvo che il Consiglio di Fondazione conceda loro mandati e poteri ad hoc per un affare particolare.
Art. 22 Riunioni della Commissione degli Esperti
Di norma, il Consiglio di Fondazione contatta e consulta i membri della Commissione degli Esperti individualemente, secondo i temi e le materie di loro competenza, ogni qualvola il Presidente, il Vice-Presidente o il Consiglio di Fondazione lo ritengano necessario.
I membri della Commissione degli Esperti possono anche essere contattati e consultati collettivamente dal Consiglio di Fondazione ogni qualvola il Presidente, il Vice-Presidente o il Consiglio di Fondazione lo ritengano necessario.
Tutti i membri del Consiglio sono informati delle consultazioni prese e date.
Il Consiglio di Fondazione, e per esso il Presidente o il Vice-presidente, convoca una volta all’anno la Commissione degli Esperti per une riunione annuale in cui viene illustrata l’attività della Fondazione e vengono presentati e discussi gli orientamenti per l’anno a venire. I membri della Commissione degli Esperti sono invitati a proporre i loro commenti, le loro proposte e le loro osservazioni al riguardo.
Nella relativa convocazione, viene indicato l’ordine del giorno; lo stesso deve normalmente essere spedito 10 giorni prima della data stabilita per la riunione.
I membri della Commissione degli Esperti possono essere convocati, consultati e sentiti per via circolare (anche elettronicamente) e le riunioni cui sono invitati possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza.
Della riunione annuale della Commissione degli Esperti è tenuto verbale. Generalmente, la Fondazione si forza di documentare gli scambi con i membri della Commissione degli Esperti.
III. ALTRE FORME DI SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE
Art. 23 Collaborazioni
La Fondazione può sottoscrivere accordi di collaborazione culturale con istituzioni laiche (quali conservatori di musica, associazioni a loro legate, ecc.) o ecclesiali (comprese le Chiese stesse) attive nel campo del canto e della musica sacra, o più generalmente nel campo artistico e culturale, o che altrimenti possono contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, al fine di formalizzzare l'impegno comune su un determinato progetto, oppure impegni di collaborazione continuativa.
Art. 24 Simpatizzanti
Qualsiasi persona che desidera sostenere occasionalmente la Fondazione lo può fare mediante donazioni in contanti o conferimenti in natura, o offrendo gratuitamente prestazioni necessarie o utili a favore della Fondazione, quali prestazioni di ufficio, di segreteria, di centralino, lavoro di sostegno per l’organizzazione di eventi, lavoro di copiatura di spartiti, prestazioni didattiche, artistiche e musicali, ecc.
La Fondazione può offrire ai simpatizzanti la possibilità di abbonarsi ad un servizio di newsletter o simile servizio, con il quale vengono diffuse notizie sull’attività della Fondazione.
La Fondazione generalmente invita i simpatizzanti a partecipare alle attività della Fondazione, dove possibile e opportuno.
Il Consiglio di Fondazione tiene una lista dei simpatizzanti.
Art. 25 Sostenitori
Qualsiasi persona che desidera sostenere in modo fisso e duraturo la Fondazione lo può fare mediante donazioni in contanti o conferimenti in natura, o offrendo gratuitamente prestazioni necessarie o utili a favore della Fondazione, quali prestazioni di ufficio, di segreteria, di centralino, lavoro di sostegno per l’organizzazione di eventi, lavoro di copiatura di spartiti, prestazioni didattiche, artistiche e musicali, ecc. Il sostegno pù anche prendre la forma di accordi di collaborazione (vedi art. 23).
La Fondazione può offrire ai sostenitori la possibilità di abbonarsi ad un servizio di newsletter o simile servizio, con il quale vengono diffuse notizie sull’attività della Fondazione.
La Fondazione generalmente invita i sostenitori a partecipare alle attività della Fondazione, dove possibile e opportuno.
Il Consiglio di Fondazione tiene una lista dei sostenitori.
Art. 26 Donazioni e conferimenti mirati
Nel caso di donazioni e conferimenti alla Fondazione mirati, ovvero destinati dal donatore ad un fine particolare, la Fondazione valuta se tale fine rientra nelle proprie finalità e nell’orientamento delle sue attività, nonché la fattibilità concreta e qualitativa del progetto, prima di accettare la donazione e di destinare i fondi al fine desiderato dal donatore. Ne verifica inoltre l'origine sotto l'angolo delle leggi anti-ricilaggio vigenti in Svizzera.
IV. ALTRE NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE
Art. 27 Corrispondenza e atti della Fondazione
La Fondazione organizza e conserva i suoi atti e archivi in forma cartacea e/o elettronica.
Sono conservati in particolare:
- I verbali delle sedute del Consiglio di Fondazione;
- I verbali delle sedute annuali della Commissione Consultiva;
- I verbali delle sedute annuali della Commissione degli Esperti;
- La corrispondenza cartacea della Fondazione in entrata ed uscita; per la corrispondenza elettronica, possono essere conservati degli estratti o dei sunti degli elementi essenziali della corrispondenza importante;
- I contratti e tutti gli accordi ed impegni sottoscritti dalla Fondazione;
- Il libro delle entrate e delle uscite;
- Tutti i documenti giustificativi delle spese.
Lugano, lì 25 luglio 2015
Donazioni su conto bancario presso la banca UBS Switzerland AG, intestato a: Fondazione Laus Plena, Lugano.
La Fondazione emette certificati di donazione per l’utilizzo a fini di detrazione fiscale.
Coordinate bancarie: Conto bancario presso UBS Switzerland AG, SWIFT/BIC : UBSWCHZH80A. Conto in franchi svizzeri (CHF): IBAN: CH91 0024 7247 1536 5401 N - Conto in euro (EUR): IBAN: CH44 0024 72471536 5460 D