Articles of Association

STATUTO della FONDAZIONE LAUS PLENA (THE LAUS PLENA FOUNDATION)

Con sede a Lugano

I. Nome, sede, scopo e patrimonio della Fondazione
   Art. 1 Nome e sede

  1.1 Sotto la denominazione „Fondazione Laus Plena” (“The Laus Plena Foundation”) (qui di seguito Fondazione) è costituita una fondazione autonoma ai sensi dell‘art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero, con sede in Lugano.

  1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera necessitano del consenso dell’autorità di vigilanza competente.

  Art. 2 Scopo

             La Fondazione ha come scopo di tutelare, promuovere e diffondere la musica sacra cristiana in tutte le sue dimensioni, sia come oggetto di ricerca e di studio, che nella sua pratica, in ambito civile ed ecclesiale. La Fondazione intende sensibilizzare, incoraggiare e convocare quanti vogliono adoperarsi nelle varie voci in cui la musica sacra cristiana vibra. 

             La Fondazione ha uno scopo di natura essenzialmente culturale. Per-segue obiettivi di pubblica utilità e pertanto non ha scopo di lucro.

            Per musica sacra cristiana si intende ogni espressione di fede cristiana formulata in musica ed espressa artisticamente che abbia raggiunto un livello di prassi consolidata (tradizione popolare o ecclesiale) oppure nuove espressioni e composizioni di musica sacra elaborate dai migliori autori o da persone adeguatamente preparate e formate. La Fonda-zione valorizza e da particolare attenzione agli elementi necessari del canto liturgico dell’Assemblea.

            L’azione della Fondazione è prevista essenzialmente attraverso tre indirizzi:

            1. la raccolta sistematica del patrimonio di musica sacra cristiana di tutte le confessioni cristiane (cattoliche, ortodosse, riformate) di ogni epoca e luogo, e la ricerca in questo ambito, così come il sostegno e l’incoraggiamento alla creazione di nuove composizioni di musica sacra;

            2. il sostegno e l’incoraggiamento allo studio della musica sacra, non-ché alla sua trasmissione; 

            3. il sostegno e l'incoraggiamento ad una esecuzione della musica sacra curata, dignitosa e conforme alla sua finalità, privilegiando la partecipazione dell’Assemblea.

            La Fondazione collabora con istituzioni civili ed ecclesiali che garantiscano un alto o comunque un adeguato livello qualitativo artistico: conservatori di musica, accademie musicali, istituzioni di ogni natura che tutelano, sostengono ed insegnano la musica sacra. La Fondazione mette generalmente a disposizione delle stesse il lavoro e la ri-cerca condotta dalla Fondazione, purché le stesse abbiano scopi e svolgano una attività conformi o compatibili con gli scopi della Fondazione.

            La Fondazione collabora con le Chiese cattoliche, ortodosse e riforma-te e gli ordini e le istituzioni a loro legate, e si propone per sostenerle conformemente allo scopo, all’attività e ai mezzi della Fondazione. La Fondazione da particolare priorità ed importanza a sostenere le stesse nella raccolta, nella salvaguardia, trasmissione e  pratica del loro patrimonio di musica sacra ove lo stesso sia minacciato o in pericolo di scomparire, e alla formazione del loro clero.

            La Fondazione si sforza di mettere in contatto le realtà civili e laiche con le realtà ecclesiali per un reciproco sostegno nella raccolta, nella ricerca, nello studio, nell’insegnamento, nella trasmissione, nell’esecuzione e nella diffusione della conoscenza del patrimonio di musica sacra cristiana, conformemente agli scopi della Fondazione.

           La Fondazione si sforza di mettere in conttato le realtà ecclesiali delle varie confessioni cristiane tra di loro e di farle incontrare a livello cultu-rale, artistico e didattico. In questo ambito viene anche incoraggiata la ricerca e lo studio delle comuni radici musicali che legano le stesse, delle loro interazioni storiche e lo studio reciproco della tradizione di al-tre confessioni, per una migliore conoscenza reciproca. Viene inco-raggiata in modo particolare la ricerca e lo studio della tradizione di musica sacra del Patriarcato di Gerusalemme nella sua continuità sto-rica, vista complessivamente nella sua diversità, dovuta alla presenza di tutte le maggiori confessioni cristiane attraverso i secoli.

          La Fondazione mette generalmente a disposizione del pubblico il repertorio di musica sacra raccolto, in particolare per quanto riguarda il repertorio utile per l’insegnamento e la didattica in ambito civile ed ecclesiale, ed il repertorio utile per esecuzioni in ambito liturgico.

          Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione si prevale in particolare dei mezzi seguenti:

          - la collaborazione con istituzioni laiche ed ecclesiali attive nel campo del canto e della musica sacra, o più generalmente nel campo arti-stico e culturale, o che altrimenti possono contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, conformemente agli scopi della Fondazione;

          - la raccolta, la catalogazione e la pubblicazione e l’edizione, cartacea, su supporti audio o audio-visivi o online (compreso con metodi di riproduzione online) del repertorio di musica sacra delle varie con-fessioni cristiane;

          - il collegamento a mezzo sito internet con i siti di altre istituzioni o or-ganismi attivi nel campo della raccolta del patrimonio di musica sa-cra, e la collaborazione con tali istituzioni ed organismi per incre-mentare la varietà e la qualità dell’offerta del repertorio di musica sacra al pubblico;

          - la creazione di metodi di insegnamento della musica sacra delle varie confessioni cristiane o la ri-valorizzazione di tali metodi, e la pubblicazione e l’edizion, cartacea o online, degli stessi;

          - la creazione di corsi e di programmi di argomento liturgico, vocale, organistico, per l’animazione delle liturgie;

          - la proposta o la creazione, ad uso liturgico, di repertori adatti a varie circostanze, sia per la melodia che, se del caso, per l'accompagnamento organistico, con vari gradi di difficoltà;

          - la collaborazione con e l’incarico a ricercatori o musicisti o altri esperti di comprovata competenza e con adeguate qualifiche di mandati di ricerca su temi pertimenti allo scopo della Fondazione, di elaborazione di metodi di insegnamento della musica sacra, o di altri mandati rientranti nello scopo della Fondazione;

          - l’organizzazione o la collaborazione all’organizzazione o alla crea-zione di percorsi formativi ed educativi o a corsi di formazione o di aggiornamento di conservatori e scuole di musica, di istituzioni pubbliche e private, legati alla missione della Fondazione;-

          - il sostegno alla creazione di programmi per l’animazione delle liturgie in cui vengano coinvolti musicisti laici o ecclesiastici disposti ad insegnare organo (e pianoforte) ad uno o più allievi;  musicisti e cantori disposti ad insegnar canto e a dirigere il coro di sostegno e l'assemblea; giovani disposti a studiare la musica sacra e a fare ser-vizio organistico; cantori  (di qualsiasi età) disposti a formare un coro di sostegno dell'assemblea; la creazione di squadre (organista, direttore e coro di sostegno) per l’animazione delle liturgie

          - il sostegno alla ricerca di parroci e rettori di  chiesa nonché istituzioni laiche disposte a sostenere iniziative che mirano a migliorare l’esecuzione della musica sacra in ambito liturgico;

          - il sostegno e l’incoraggiamento ai compositori a scrivere nuovi brani di musica sacra corrispondenti ai bisogni del tempo; l’incoraggiamento in particolare a scrivere dei preludi, dei commenti organistici ed altre composizioni basate sulle melodie che l'assemblea effettivamente canta e può cantare;

          - nella misura delle risorse e dei mezzi disponibili, il sostegno mediante aiuti finanziari o borse di studio a giovani laici o seminaristi che, per amore per la musica sacra, sono disposti a studiare la stessa a titolo professionale (come per esempio a dedicarsi allo studio dell’organo a canne);

          - nella misura delle risorse e dei mezzi disponibili, il favoreggiamento dell'uso dell'organo a canne, sia nell'acquisto che nel restauro;

          - nella misura delle risorse e dei mezzi disponibili, il favoreggiamento, almeno una volta all’anno, di una esecuzione di musica sacra che illustri le attività della Fondazione;

          - la pubblicazione annuale di un bollettino di rendiconto delle attività e di collegamento per i sostenitori e i simpatizzanti;

          - la raccolta di fondi a favore delle attività della Fondazione con ogni mezzo, compreso la vendita online o in altro modo di libri, spartiti, CD, DVD ecc. prodotti o distribuiti dalla Fondazione;

          - l’acquisto o la locazione di immobili per servire gli scopi della Fon-dazione;

          - la creazione di uffici di rappresentanza in Svizzera e all’estero;

         nonché ogni altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

        La Fondazione si sforza di incoraggiare e di raccogliere donazioni e offerte di fondi pubblici o privati a favore dell’attività della Fondazione Se possibile, la Fondazione opera di preferenza attraverso la prestazione di lavoro e di servizi offerti a titolo gratuito da parte di terzi, purché abbiano le necessarie competenze e qualifiche professionali per garanti-re un alto, o comunque un adeguato livello qualitativo all’opera della Fondazione. La Fondazione può conferire mandati o assumere dipendenti a titolo oneroso per raggiungere i suoi scopi, in qual caso la retribuzione pattuita deve comunque sempre rimanere adeguata e ragionevole nell’importo.

        La Fondazione svolge la sua attività in Svizzera e all’estero.

   Art. 3 Patrimonio

  3.1 Il capitale iniziale della Fondazione è di CHF 20'000.-- (ventimila). 
        Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione le ulteriori donazioni e i conferimenti in contanti o di beni in natura dei fondatori o di terzi, nonché i proventi derivanti dal patrimonio apportato.

  3.2 Il Consiglio di Fondazione si adopera per incrementare il patrimonio della Fondazione con l’attribuzione di conferimenti e donazioni pubbliche e private. 

  3.3 Il patrimonio non è intangibile e può pertanto essere impiegato, unita-mente al suo reddito, per attuare lo scopo della Fondazione. 

  3.4 Il patrimonio della Fondazione viene amministrato secondo principi commerciali riconosciuti, quali la diversificazione dei rischi. Il patrimonio non deve essere messo in pericolo con transazioni speculative, né con investimenti eccessivamente prudenti.

II. Organizzazione della Fondazione

    Art. 4 Organi della Fondazione

    Gli organi della Fondazione sono:

    1) il Consiglio di Fondazione;
    2) l’Ufficio di Revisione, salvo che la Fondazione sia stata esonerata dall'auto-rità di vigilanza dall'obbligo di nominarlo (vedi art. 6.4);
    3) la Commissione Consultiva, se nominata dal Consiglio di Fondazione;
    4) la Commissione degli Esperti, se nominata dal Consiglio di Fondazione;
    5) altri organi eventualmente creati dal Consiglio di Fondazione.

   Art. 5 Consiglio di Fondazione 

   5.1 Composizione

         Il Consiglio di Fondazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. I membri del Consiglio di Fondazione devono essere persone fisiche; eventuali persone giuridiche devono essere rappresentate da persone fisiche in seno al Consiglio di Fondazione.

   5.2 Qualifiche dei Consiglieri

          I membri del Consiglio di Fondazione devono essere adeguatamente qualificati e preparati  per svolgere il loro ufficio: di norma almeno un terzo di loro deve avere una formazione ed una preparazione musicale idonea nonché conoscenze specifiche nell'ambito della musica sacra cristiana; almeno un membro del Consiglio di Fondazione deve essere membro del clero; almeno un membro deve avere una preparazione adeguata per la gestione legale e amministrativa della Fondazione.

         Di norma vengono prese in considerazione persone che, con la loro posizione o con il loro impegno, dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della Fondazione.

         Almeno uno dei membri del Consiglio di Fondazione con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

   5.3 Gratuità del mandato di Consigliere

         I membri del Consiglio di Fondazione esercitano la loro funzione a tito-lo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese da essi sopportate in relazione alla loro attività per la Fondazione.

   5.4 Costituzione e completamento

          Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua  costitu-zione e nel suo completamento. Per ogni periodo amministrativo la nomina del consiglio di fondazione è effettuata dai membri in carica tramite cooptazione. 

   5.5 Durata della carica

         I membri del Consiglio di Fondazione rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti. 

         In caso di dimissioni o di decesso o qualora prenda fine per un altro motivo la carica di un membro del Consiglio di Fondazione, il Consiglio nomina un supplente per il periodo residuo di carica. 

         La sospensione o destituzione di uno dei membri del Consiglio di Fondazione è sempre possible purché sussistano motivi fondati, quali la violazione degli impegni assunti nei confronti della Fondazione o l’incapacità di esercitare in maniera adeguata la propria carica. Il Con-siglio di Fondazione delibera sulla sospensione o destituzione dei propri membri con maggioranza qualificata di due terzi. 

   5.6 Cariche interne e diritto di firma

         Il Consiglio di Fondazione procede internamente alla ripartizione delle cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di Segretario, e determina il diritto di firma. 

         Il Consiglio di Fondazione può creare ulteriori cariche nel suo interno.

   5.7 Competenze

         Al Consiglio di Fondazione compete la direzione generale, la gestione così come l’amministrazione della Fondazione. Assume in particolare tutte le competenze che nell’atto costitutivo e nello statuto non sono espressamente affidate ad altri organi.

         Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti alla Fondazione, rappresenta quest’ultima nei confronti di terzi e amministra il suo pa-trimonio. Sceglie la banca di deposito del patrimonio anche in deroga ad eventuali norme legali non cogenti. 

         Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti mansioni irrevocabili e non trasmissibili:

        1) Nomina del Consiglio di Fondazione e dell’Organo di revisione e relativa notifica al Registro di Commercio;

        2) Definizione del diritto di firma e di rappresentanza per la Fonda-zione e relativa notifica al Registro di Commercio;

        3) Direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;

        4) Approvazione del rapporto di attività e del rendiconto annuale (bi-lancio e conto economico);

        5) Definizione e approvazione del Regolamento sull’Organizzazione e sulla Direzione della Fondazione o di altri Regolamenti speciali; gli stessi possono essere modificati in ogni momento nell’ambito dello scopo della Fondazione. Tali Regolamenti devono essere sot-toposti per approvazione all'autorità di vigilianza, così come ogni lo-ro modifica (vedi art. 11.1);

       6) Creazione di Commissioni e Organi speciali per facilitare la realiz-zazione degli scopi della Fondazione.

        Il Consiglio di fondazione ha facoltà, fatte salve le competenze non trasmissibili del Consiglio di Fondazione, di delegare singole mansioni e competenze ad uno o più membri oppure di incaricarne terzi.

   5.8 Sedute del Consiglio di Fondazione

         Il Consiglio di Fondazione è convocato su invito del suo Presidente con indicazione dell’ordine del giorno, o, su incarico del Presidente, dal Vice-Presidente, ogni qualvolta le esigenze gestionali o un mem-bro del Consiglio lo richiedano o il Presidente lo ritenga necessario, ma almeno una volta all’anno. 

         Le sedute del Consiglio di Fondazione avvengono in presenza fisica dei suoi membri o tramite videoconferenza o teleconferenza, o forme miste dei predetti modi (presenza fisica di alcuni membri, presenza di altri membri tramite videoconferenza o teleconferenza).

   5.9 Decisioni

         Il Consiglio di Fondazione può deliberare quando la maggioranza dei suoi membri in carica è presente (quorum di presenza). Le deliberazio-ni avvengono a maggioranza assoluta dei membri in carica, salvo che nell’atto costitutivo, nello Statuto o nei Regolamenti sia prevista una maggioranza qualificata.

         In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

         Decisioni in via circolare (per corrispondenza, anche elettronica) sono valide non appena ratificate dalla maggioranza assoluta dei Consiglie-ri. Le decisioni che richiedono una  maggioranza qualificata non pos-sono essere prese in via circolare. 

  5.10 Verbale delle riunioni e decisioni del Consiglio di Fondazione 

          Delle riunioni e delle decisioni del Consiglio di Fondazione è tenuto verbale. 

          Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di delibere impor-tanti deve essere inoltrato all’autorità di vigilanza.

  Art. 6 Organo di Revisione

  6.1 Nomina e Durata della carica

        L’Organo di Revisione viene designato  dal  Consiglio  di Fondazione e rimane in carica per il periodo di un anno. 

        Lo stesso può essere rieletto. 

  6.2 Qualifiche e competenze

        L’Organo di Revisione deve essere esterno e indipendente ed essere abilitato a fornire servizi di revisione ai sensi di legge. 

        L’Organo di Revisione controlla in particolare che i conti annuali siano conformi alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi, e che l’attività della Fondazione sia conforme alle disposizioni dell’atto di Fondazione, dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione.

        L‘Organo di Revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. L’Organo di Revisione evidenzia al Consiglio di Fondazione le even-tuali lacune constatate.

  6.3 Notifiche all’autorità di vigilanza

        Se necessario, l‘Organo di Revisione informa l’autorità di sorveglianza delle lacune constatate durante la sua attività di controllo che non sia-no sanate tempestivamente.

  6.4 Esonero dell’obbligo di nomina dell’Organo di Revisione

        L’autorità di vigilanza può, se sussistono i presupposti di legge, conce-dere alla Fondazione l’esonero dall’obbligo di designare l’Organo di Revisione.

  Art. 7 Commissioni e Organi speciali nominati dal Consiglio di Fondazione

          Il Consiglio di Fondazione emane le norme disciplinanti le Commissioni e gli Organi speciali da lui creati nel Regolamento sull’Organizzazione e la Direzione della Fondazione.

  Art. 8 Responsabilità della Fondazione e responsabilità degli Organi della Fondazione

           La Fondazione risponde dei suoi obblighi soltanto con il proprio patrimonio.

           E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Consiglio di Fondazione per gli impegni della Fondazione oltre il versamento del patrimonio iniziale. 

           Tutte le persone incaricate della direzione, dell’amministrazione o della revisione rispondono personalmente nei confronti della Fondazione dei danni cagionati alla stessa a causa della violazione dei loro doveri. Tale responsabilità è solidate nella misura in cui la stessa non sia imputabile personalmente ad uno o più membri, tenuto conto delle rispettive colpe e delle circostanze.

  Art. 9 Contabilità e rapporti all’autorità di vigilanza

  9.1 Contabilità  e esercizio contabile

           La Fondazione tiene una contabilità commerciale (art. 957 - 963 del Codice delle Obbligazioni svizzero) conformemente alla attese dell’autorità di vigilanza e secondo i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale conformemente all’art. 959 del Codice delle Obbligazioni svizzero. 

           L’esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio contabile 2015-2016 terminerà il 31 dicembre 2016. 

  9.2 Rendiconto annuale e il rapporto di attività

         Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuale (bilancio, conto economico d’esercizio e allegato) e il rapporto di attività.

  9.3 Documenti da trasmettere all’autorità di vigilanza

        Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, la Fondazione inoltra all’autorità di vigilanza:

        1) Il rapporto di attività;

        2) Il rendiconto annuale (con il relativo verbale di approvazione del Consiglio di Fondazione);

        3) La relazione dell’Organo di Revisione (se nominato) o il modulo “Dichiarazione per le Fondazioni esonerate dall’obbligo di designare un Ufficio di Revisione: indicazioni relative alla contabilità”;

        4) L’elenco aggiornato dei membri del Consiglio di Fondazione (se vi sono stati cambiamenti)

        5) L’eventuale elenco dei titoli.

  Art. 10 Durata della Fondazione

  La Fondazione ha durata indeterminata.

  III. Atto costitutivo, Statuto e Regolamenti della Fondazione 

  Art. 10 Normativa della Fondazione 

  La Fondazione è retta dagli articoli 80 e seguenti del Codice Civile svizzero e dai principi contenuti nell’atto costitutivo, nello Statuto e/o in uno o più Regolamenti. 

  Art. 11 Modifiche dell’atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione

  11.1 L’atto costitutivo, lo Statuto e i Regolamenti vanno sottoposti all’autorità di vigilanza per approvazione in sede di emissione e nel caso di successiva modifica, nei termini consentiti dalla legge e dall’atto costitutivo e dallo Statuto stessi.

  11.2 I fondatori si riservano esplicitamente il diritto di procedere ad una modifica dello scopo conformemente all’articolo 86a del Codice Civile svizzero.

  11.3 Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche decise all'unanimità dell'atto costitutivo (organizzazione e/o scopo della Fondazione) ai sensi degli art. 85, 86 e 86b del Codice Civile svizzero.

  IV. Scioglimento della Fondazione

  Art. 12 Scioglimento 

  12.1 La Fondazione può essere sciolta con decisione unanime del Consiglio di Fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 del Codice Civile svizzero) ed esclusivamente con il precedente consenso dell’autorità di vigilanza.

  12.2 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione decide circa la destinazione del patrimonio residuo disponibile, devolvendolo ad enti o persone giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano dell'esenzione di imposta in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità, e che perseguono un fine il più possibile affine.

   E' esclusa la reversione del patrimonio della Fondazione ai Fondatori o ai loro successori legali.

  V. Vigilanza

  Art. 14 Vigilanza 

  La Fondazione è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente ai sensi dell’art. 84 del Codice Civile svizzero. 

  VI. Registro di commercio

  Art. 13 Registro di commercio 

  La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino, Biasca. 

  Lugano, lì 24 luglio 201

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